Art. 30. La durata delle locazioni verra' prestabilita dalle Commissioni provinciali sulla proposta delle Direzioni, tenuto conto delle circostanze e consuetudini locali, e avvertendo sovratutto di non pregiudicare il buon risultato della vendita. In ogni caso la durata non dovra' eccedere i nove anni; e sara' convenuta, pel caso di vendita, la rescindibilita', almeno dopo il primo triennio.