(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  La durata delle locazioni  verra'  prestabilita  dalle  Commissioni
provinciali  sulla  proposta  delle  Direzioni,  tenuto  conto  delle
circostanze e consuetudini locali, e  avvertendo  sovratutto  di  non
pregiudicare il buon risultato della vendita. In ogni caso la  durata
non dovra' eccedere i nove anni;  e  sara'  convenuta,  pel  caso  di
vendita, la rescindibilita', almeno dopo il primo triennio.