(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Trattandosi di nuove locazioni, e sempre quando il  prezzo  non  si
possa  desumere  dai  risultati  della  precedente  gestione,  potra'
prendersi a base della determinazione del medesimo la rendita  cinque
per cento del capitale risultante dalla media aritmetica fra i  primi
due dati di cui all'articolo 10 della Legge 15 agosto 1867.