(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Le Commissioni provinciali hanno facolta' di ridurre fino a  cinque
giorni il termine entro il quale, dalla pubblicazione  degli  avvisi,
devono seguire gli incanti, e quello  fissato  per  gli  aumenti  del
ventesimo. La stessa facolta' e' lasciata alle Direzioni rispetto  ai
contratti che possono stipulare senza la previa autorizzazione  delle
Commissioni.