Art. 33. Le Commissioni provinciali hanno facolta' di ridurre fino a cinque giorni il termine entro il quale, dalla pubblicazione degli avvisi, devono seguire gli incanti, e quello fissato per gli aumenti del ventesimo. La stessa facolta' e' lasciata alle Direzioni rispetto ai contratti che possono stipulare senza la previa autorizzazione delle Commissioni.