Art. 37. Se, dopo la deserzione dell'incanto ed in pendenza delle pratiche di cui all'articolo precedente, venisse presentata, colle debite garanzie, l'offerta di un prezzo non inferiore a quello sul quale fu aperto l'incanto, ed alle medesime condizioni per esso prescritte, le Commissioni provinciali potranno autorizzarne l'accettazione, sotto riserva pero' di provocare mediante pubblici avvisi le offerte di miglioramento del prezzo nella misura non minore di un ventesimo. Pubblicati gli avvisi, venendo presentata in tempo utile l'offerta del ventesimo, si fara' luogo in base alla medesima ad un nuovo definitivo incanto; in caso diverso si procedera' senz'altro col primo offerente alla stipulazione del contratto.