(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Se, dopo la deserzione dell'incanto ed in pendenza  delle  pratiche
di cui all'articolo  precedente,  venisse  presentata,  colle  debite
garanzie, l'offerta di un prezzo non inferiore a quello sul quale  fu
aperto l'incanto, ed alle medesime condizioni per esso prescritte, le
Commissioni provinciali potranno autorizzarne  l'accettazione,  sotto
riserva pero' di provocare mediante pubblici  avvisi  le  offerte  di
miglioramento del prezzo nella misura non minore di un ventesimo. 
 
  Pubblicati gli avvisi, venendo presentata in tempo utile  l'offerta
del ventesimo, si fara' luogo in  base  alla  medesima  ad  un  nuovo
definitivo incanto; in caso  diverso  si  procedera'  senz'altro  col
primo offerente alla stipulazione del contratto.