(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  I  contratti  di   locazione   dovranno   essere   convenientemente
guarentiti nei modi che, a  seconda  della  loro  importano  e  delle
consuetudini locali, saranno per  norma  generale  determinati  dalle
Commissioni provinciali; salvo le moderni  che,  per  le  specialita'
de'casi, le Commissioni stesse credessero opportuno di stabilire.