(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  I  contratti  di  locazione  saranno  approvati  dalle  Commissioni
provinciali. Quelli che importassero un fitto  annuo  superiore  alle
lire 10,000, non avranno efficacia se non dopo che li abbia omologati
la Commissione centrale di sindacato.