(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Rispetto ai  beni  pei  quali  le  pratiche  di  locazione  fossero
riuscite vuote d'effetto, e non si potessero proseguire con  speranza
di  successo,  le  Commissioni  provinciali,  sopra  proposta   delle
Direzioni, provvederanno  alla  gestione  economica  coll'istituzione
d'apposite  Agenzie  rurali,  sotto  l'immediata   dipendenza   delle
Ricevitorie nel cui Distretto sono poste le tenute o  la  parte  piu'
importante di esse. 
 
  Al personale occorrente per le Agenzie rurali  sara'  provveduto  a
norma del disposto dagli articoli 53 al 56.