Art. 41. Rispetto ai beni pei quali le pratiche di locazione fossero riuscite vuote d'effetto, e non si potessero proseguire con speranza di successo, le Commissioni provinciali, sopra proposta delle Direzioni, provvederanno alla gestione economica coll'istituzione d'apposite Agenzie rurali, sotto l'immediata dipendenza delle Ricevitorie nel cui Distretto sono poste le tenute o la parte piu' importante di esse. Al personale occorrente per le Agenzie rurali sara' provveduto a norma del disposto dagli articoli 53 al 56.