Art. 42. Sulle indicazioni fornite dall'Agente rurale il Ricevitore forma il piano dell'amministrazione ad economia della tenuta. Questo piano, disaminato e modificato, ove occorra, dal Direttore, verra' discusso e definitivamente approvato dalla Commissione. Il piano indichera' le coltivazioni che si opereranno nel fondo, l'approssimativo movimento delle scorte vive, le spese presumibilmente necessarie distinte per categorie, i prodotti prevedibili, i mezzi di raccoglierli e custodirli, le epoche ed i modi di effettuarne la vendita e di versarne il prezzo ricavato, ed ogni altra norma che fosse creduta necessaria per il migliore andamento della gestione economica.