Art. 44. Per le derrate provenienti da fondi non condotti ad economia le Commissioni provinciali, sopra proposta delle Direzioni, determineranno le condizioni ed il metodo da seguirsi nella vendita; dopo di che le Direzioni procederanno alla alienazione, e consegneranno il genere venduto, previo pagamento del prezzo, senza bisogno di altra formalita'. Collo stesso sistema sara' provveduto alla vendita delle piante morte o mature al taglio, e dei mobili fuori d'uso.