(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Per le derrate provenienti da fondi non  condotti  ad  economia  le
Commissioni   provinciali,   sopra    proposta    delle    Direzioni,
determineranno le condizioni ed il metodo da seguirsi nella  vendita;
dopo  di  che  le  Direzioni   procederanno   alla   alienazione,   e
consegneranno il genere venduto, previo pagamento del  prezzo,  senza
bisogno di altra formalita'. 
 
  Collo stesso sistema sara' provveduto  alla  vendita  delle  piante
morte o mature al taglio, e dei mobili fuori d'uso.