Art. 46. Per l'esecuzione delle dette spese, dopo essere state autorizzate giusta il presente Regolamento, il Direttore si atterra' al sistema che gli parra' piu' conveniente e piu' cauto, secondo le circostanze di luogo e di tempo; rimanendogli all'uopo conferita la facolta' di farle eseguire anche ad economia o mediante contratti a trattativa privata se la spesa non supera le lire 1,000; a privata licitazione, con avvisi pubblici, se non supera le lire 2,000; oltre la detta somma dovranno sempre precedere gli incanti.