(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Per l'esecuzione delle dette spese, dopo essere  state  autorizzate
giusta il presente Regolamento, il Direttore si atterra'  al  sistema
che gli parra' piu' conveniente e piu' cauto, secondo le  circostanze
di luogo e di tempo; rimanendogli all'uopo conferita la  facolta'  di
farle eseguire anche ad economia o mediante  contratti  a  trattativa
privata se la spesa non supera le lire 1,000; a privata  licitazione,
con avvisi pubblici, se non supera le  lire  2,000;  oltre  la  detta
somma dovranno sempre precedere gli incanti.