(Statuto - art. 48)
                              Art. 48. 
 
  La  Regione  esercita  normalmente   le   funzioni   amministrative
delegandole alle Province, ai  Comuni  o  ad  altri  enti  locali,  o
valendosi dei loro uffici. 
  L'organizzazione amministrativa regionale e'  stabilita  con  legge
della Regione.