(Statuto - art. 49)
                              Art. 49. 
 
  L'organizzazione amministrativa della Regione si  articola  in  una
Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali. 
  La Segreteria generale  della  programmazione  Assiste  gli  organi
della Regione nella preparazione dei documenti  e  degli  atti  della
programmazione regionale, coordina l'attivita' delle altre Segreterie
e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione. 
  Le  Segreterie  regionali  curano  l'esecuzione  dei  provvedimenti
inerenti alle funzioni amministrative esercitate  direttamente  dalla
Regione, assistono il Presidente e  la  Giunta  nell'esercizio  delle
funzioni di loro competenza. 
  L'attivita'  di  tutte  le  Segreterie  e'  diretta  dalla   Giunta
regionale. 
  I dirigenti delle  Segreterie  regionali,  in  conformita'  con  le
disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione  e  dirigono
il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e  sono  responsabili
del buon andamento di questi.