(Statuto - art. 50)
                              Art. 50. 
 
  La  Regione,  per  attivita'  e  servizi  inerenti  allo   sviluppo
economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati
a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, puo' con legge
istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici  o
a societa', e, in ordine a compiti operativi a carattere  temporaneo,
puo' istituire agenzie. 
  Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi
generali  dell'attivita',  alla  nomina  degli  amministratori,  alla
disciplina generale degli enti, aziende e agenzie  di  cui  al  primo
comma. 
  La Giunta  vigila  sulla  rispondenza  dell'attivita'  degli  enti,
aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio. 
  Nella nomina degli amministratori degli enti e  aziende  dipendenti
dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della  Regione  in  enti  e
organi statali; regionali e locali, e' assicurata, nei modi stabiliti
dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. 
  La legge istitutiva determina le modalita' di  partecipazione  dei,
soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli  enti  e
dalle aziende regionali.