(Statuto - art. 51)
                              Art. 51. 
 
  La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e  la
pianta organica del personale  in  conformita'  ai  principi  fissati
nello Statuto e sentite le  organizzazioni  sindacali;  determina  le
norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del  personale
trasferiti dallo Stato. 
  Il personale della Regione e' inserito in un unico ruolo  regionale
e si distingue esclusivamente  per  qualifiche,  corrispondenti  alle
attribuzioni e responsabilita'  ricoperte,  ed  e'  assunto  mediante
concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. 
  A parita' o equivalenza di mansioni corrisponde uguale  trattamento
economico. 
  Il personale degli  enti  e  aziende  istituiti  dalla  Regione  e'
equiparato al personale regionale, salve diverse  disposizioni  delle
leggi istitutive.