Art. 33. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni. Ove non vi provveda il Presidente della Giunta regionale uscente, la convocazione e' fatta dal Consigliere piu' anziano di eta' per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio e' assunta dal Consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti, mentre i due Consiglieri piu' giovani fungono da Segretari.