(Statuto - art. 33)
                              Art. 33. 
 
  Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta  il  primo  giorno
non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli
eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale  uscente
e con preavviso di almeno sette giorni. 
  Ove non vi provveda il Presidente della Giunta  regionale  uscente,
la convocazione e' fatta dal Consigliere piu' anziano di eta' per  il
primo giorno non  festivo  della  quinta  settimana  successiva  alla
proclamazione degli eletti. 
  La Presidenza  provvisoria  del  nuovo  Consiglio  e'  assunta  dal
Consigliere piu' anziano  di  eta'  fra  i  presenti,  mentre  i  due
Consiglieri piu' giovani fungono da Segretari.