Art. 36. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei Consiglieri in carica.