(Statuto - art. 36)
                              Art. 36. 
 
  Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. 
  Si riunisce in seduta ordinaria in  quattro  sessioni  annuali  nei
mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. 
  Il  Consiglio  si  riunisce,  inoltre,  ogni   qualvolta   il   suo
Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza,  lo  ritenga  opportuno,
ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno  di  un
quinto dei Consiglieri in carica.