(Statuto - art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Il Consiglio regionale  puo'  disporre  inchieste  su  materie  che
comunque interessino la Regione. 
  E' istituita in ogni caso una Commissione d'inchiesta allorche'  un
terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione  ne  presenti  richiesta
motivata all'Ufficio di Presidenza. 
  E' fatto obbligo a tutti i titolari  degli  uffici  della  Regione,
nonche' di  enti  o  aziende  da  essa  istituiti,  di  fornire  alle
Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e  le  informazioni
richiesti, senza vincolo di segreto  d'ufficio,  salvo  che  facciano
parte delle  Commissioni  membri  che  non  rivestano  la  carica  di
Consiglieri regionali.