Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.