Art. 50. La giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale e' composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti della giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.