(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 50)
                              Art. 50. 

 
  La giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente  che  la
presiede, di assessori  effettivi  e  supplenti  eletti  in  seno  al
Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. 
  Il Consiglio provinciale  stabilisce  quale  degli  assessori  deve
sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. 
  Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale  e'  composta  del
Presidente, di  due  vice  Presidenti  e  di  assessori  effettivi  e
supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a  scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta. 
  La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve  adeguarsi
alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati  nel
Consiglio della provincia. I  vice  Presidenti  appartengono  uno  al
gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico  italiano.
Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato  a  sostituirlo  in
caso di assenza o impedimento. 
  Gli  assessori  supplenti  della  giunta  provinciale  di   Bolzano
sostituiscono gli effettivi  nelle  rispettive  attribuzioni  tenendo
conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.