(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 52)
                              Art. 52. 

 
  Il Presidente della giunta provinciale ha la  rappresentanza  della
provincia. 
  Adotta i  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  in  materia  di
sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse  delle  popolazioni  di
due o piu' comuni. 
  Il Presidente della giunta provinciale  determina  la  ripartizione
degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da
pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. 
  Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri,  quando  si
trattano questioni che riguardano la provincia.