Art. 52. Il Presidente della giunta provinciale ha la rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni. Il Presidente della giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.