(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 54)
                              Art. 54. 

 
  Alla giunta provinciale spetta: 
     1) la deliberazione dei  regolamenti  per  la  esecuzione  delle
leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
     2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
     3)  l'attivita'  amministrativa  riguardante   gli   affari   di
interesse provinciale; 
     4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche'  il
controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per  servizi
pubblici; 
     5) la vigilanza e  la  tutela  sulle  amministrazioni  comunali,
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi
e sugli altri  enti  o  istituti  locali,  compresa  la  facolta'  di
sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. 
  Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non  siano  in  grado
per  qualsiasi  motivo  di  funzionare  spetta  anche   alla   giunta
provinciale la nomina di commissari,  con  l'obbligo  di  sceglierli,
nella  provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico  che  ha  la
maggioranza   degli   amministratori   in   seno   all'organo    piu'
rappresentativo dell'ente. 
  Restano riservati allo Stato i provvedimenti  straordinari  di  cui
sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando  si
riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 
     6) le altre attribuzioni demandate alla provincia  dal  presente
statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 
     7)  l'adozione,  in  caso  di  urgenza,  di   provvedimenti   di
competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica  al  Consiglio
stesso nella sua prima seduta successiva.