(Testo unico-art. 23)
                        Testo unico-art. 23. 
                         (Scheda personale) 
 
  E' istituita la scheda personale  per  ciascun  dipendente  statale
avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico. 
  La scheda deve indicare le complete generalita' del dipendente,  il
suo  stato  di  famiglia,  la  data  di  assunzione  e  la  qualifica
rivestita. 
  La   scheda   e'   compilata   in   duplice   esemplare    all'atto
dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il  dipendente
appartiene ed e' trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo
di previdenza di cui all'art.  32  e  al  Consiglio  superiore  della
pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice  esemplare,
deve essere compilata anche per il personale che  si  trova  gia'  in
servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al
Consiglio superiore della  pubblica  amministrazione  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.