(Testo unico-art. 24)
                        Testo unico-art. 24. 
                        (Riscatto di servizi) 
 
  Il dipendente statale che abbia da far valere  servizi  computabili
mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione  del
Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione  alla  quale
appartiene; questa ne cura l'istruttoria. 
  La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della
cessazione dal servizio. 
  Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda e'
ammessa  anche  se  presentata   durante   l'eventuale   periodo   di
trattenimento o di richiamo, e sino al  novantesimo  giorno  dopo  la
cessazione da tali posizioni. 
  Per le altre categorie di  militari  indicate  dall'art.  1,  comma
terzo, la domanda puo' essere presentata sino al  novantesimo  giorno
dopo la data terminale del servizio. 
  Nei confronti del personale trattenuto  o  richiamato,  di  cui  al
terzo comma, nonche' delle altre categorie  di  militari  di  cui  al
quarto comma, il contributo di riscatto e' determinato  considerando,
come limite di eta' per la cessazione dal servizio,  quello  sino  al
quale possono essere mantenuti in servizio  in  base  alle  norme  in
vigore. 
  La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo
di previdenza, debitamente istruita, entro sei  mesi  dalla  data  di
presentazione      all'amministrazione      statale       competente;
l'amministrazione del  Fondo  provvede  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione.