Testo unico-art. 24. (Riscatto di servizi) Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio. Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda e' ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni. Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda puo' essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio. Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonche' delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto e' determinato considerando, come limite di eta' per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore. La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.