(Testo unico-art. 26)
                        Testo unico-art. 26. 
            (Liquidazione dell'indennita' di buonuscita) 
 
  L'indennita' di buonuscita, spettante al dipendente  statale  e  ai
superstiti, e' liquidata di ufficio. 
  A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene  o
apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza  un
progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o  dei  suoi
superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio. 
  In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', gli atti  di
cui    al    comma    precedente    devono     essere     predisposti
dall'amministrazione competente tre  mesi  prima  ed  essere  inviati
almeno  un  mese  prima  del  raggiungimento  del   limite   predetto
all'amministrazione del Fondo, la quale  e'  tenuta  ad  emettere  il
mandato di pagamento  in  modo  da  rendere  possibile  la  effettiva
corresponsione  dell'indennita'  immediatamente  dopo  la   data   di
cessazione dal servizio e comunque non oltre  quindici  giorni  dalla
data medesima. Non occorre, in ogni  caso,  alcuna  comunicazione  da
parte dell'amministrazione statale, alla quale  compete  soltanto  la
tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi. 
  Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della  liquidazione  e
della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non  occorre  che
sia preventivamente perfezionato il provvedimento di  cessazione  dal
servizio. 
  Nei casi di cessazione dal  servizio  per  qualsiasi  altra  causa,
l'amministrazione  statale  competente  e'   tenuta   a   trasmettere
all'amministrazione del Fondo  di  previdenza  gli  atti  di  cui  al
secondo comma nel termine massimo di quindici giorni  dalla  data  di
cessazione dal servizio, in  modo  che  l'amministrazione  del  Fondo
predetto possa eseguire, nei confronti  del  dipendente  statale,  la
effettiva  corresponsione  dell'indennita'  nel  piu'   breve   tempo
possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di  ricezione
della  documentazione;  questo  ultimo  termine  vale  anche  per  la
corresponsione  dell'indennita'  di  buonuscita  ai  superstiti   del
dipendente. 
  Eventuali modifiche relative a  provvedimenti  dell'amministrazione
statale,  che  comportino  variazioni  concernenti  l'indennita'   di
buonuscita gia' erogata, saranno comunicate alla amministrazione  del
Fondo  di  previdenza,  ai  fini   del   pagamento   di   supplementi
dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul
trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. 
  Non si fa luogo alla corresponsione di acconti. 
  Alla  riliquidazione   dell'indennita'   di   buonuscita   e   alla
liquidazione del supplemento di indennita', previste dall'art. 4,  si
provvede su domanda degli interessati.