(Testo unico-art. 27)
                        Testo unico-art. 27. 
                (Liquidazione dell'assegno vitalizio) 
 
  L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale e' liquidato di
ufficio. 
  A tal fine l'amministrazione statale competente comunica  al  Fondo
di previdenza l'avvenuta cessazione  dal  servizio  per  eta'  o  per
infermita', senza diritto a pensione,  e  trasmette  copia  autentica
dello stato di servizio del dipendente. 
  E', altresi', liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante  al
coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in
attivita' di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di
previdenza l'avvenuto  decesso  e  trasmette  copia  dello  stato  di
servizio nonche' lo stato di famiglia del dipendente. 
  Si  osservano,  per  la   parte   applicabile   alla   liquidazione
dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi  terzo  e
seguenti. 
  Nei casi diversi da quello previsto dal terzo  comma  del  presente
articolo, l'assegno vitalizio e' liquidato su  domanda  degli  aventi
diritto. La domanda, se il dipendente e'  deceduto  in  attivita'  di
servizio, e' presentata all'amministrazione statale, che la trasmette
al  Fondo  di  previdenza  dopo   averla   debitamente   istruita   e
documentata;  in  ogni  altro  caso,   la   domanda   e'   presentata
direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.