(Testo unico-art. 29)
                        Testo unico-art. 29. 
                              (Ricorso) 
 
  Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo  di
previdenza nelle materie previste dal presente testo unico e' ammesso
ricorso  al  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  nazionale  di
previdenza ed assistenza per i  dipendenti  statali,  per  motivi  di
legittimita', da parte di chi vi abbia interesse. 
  Il ricorso deve essere presentato, nel  termine  di  trenta  giorni
dalla notificazione  o  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa
dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia  avuto  piena
conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento, all'organo  cui  e'  diretto  o  all'ufficio  che  ha
emanato l'atto impugnato. 
  Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia  ricevuta.
Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta,  la  data  di  spedizione
vale quale data di presentazione. 
  La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi  del
presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo
cui il ricorso deve essere presentato. 
  Il provvedimento di decisione del consiglio di  amministrazione  ha
carattere definitivo. 
  Si applica la disposizione prevista dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.