Art. 43. Per la rivendicazione o lo svincolo dei canonicati e benefizi, delle cappellanie, abazie od altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, a termini dell'articolo 16 della Legge sulle Corporazioni soppresse nella citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie, saranno osservate le norme stabilite dalla Legge 15 agosto 1867, sostituendosi la Giunta alle Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto, sia per l'ammissione della domanda, sia per le operazioni relative alla stessa, sia per la percezione della tassa di rivendicazione o di svincolo.