(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  Per la rivendicazione o lo  svincolo  dei  canonicati  e  benefizi,
delle cappellanie, abazie  od  altre  istituzioni  ecclesiastiche  di
patronato laicale, a  termini  dell'articolo  16  della  Legge  sulle
Corporazioni  soppresse  nella  citta'   di   Roma   e   nelle   sedi
suburbicarie, saranno osservate le norme  stabilite  dalla  Legge  15
agosto 1867, sostituendosi la Giunta alle Amministrazioni del Demanio
e del Fondo per il culto, sia per l'ammissione della domanda, sia per
le operazioni relative alla stessa, sia per la percezione della tassa
di rivendicazione o di svincolo.