(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  I  beni  immobili  appartenenti  alle  istituzioni   ecclesiastiche
anzidette saranno dalla Giunta convertiti in rendita  pubblica  dello
Stato, quando, entro l'anno  dalla  pubblicazione  della  Legge,  non
siasi fatta dai patroni laicali la dichiarazione di rivendicazione  o
di svincolo, e non siasi  contemporaneamente  adempiuto  al  disposto
dell'art. 5 della Legge 15 agosto 1867.