Art. 44. I beni immobili appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche anzidette saranno dalla Giunta convertiti in rendita pubblica dello Stato, quando, entro l'anno dalla pubblicazione della Legge, non siasi fatta dai patroni laicali la dichiarazione di rivendicazione o di svincolo, e non siasi contemporaneamente adempiuto al disposto dell'art. 5 della Legge 15 agosto 1867.