Art. 45. L'ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e i beni delle istituzioni ecclesiastiche anzidette esistenti nella citta' di Roma, o la rendita in cui sono convertiti, quando non siano stati dal patrono laico rivendicati nei termini della Legge del 15 agosto 1867, sono devoluti al fondo speciale di cui negli articoli 3 e 14 della Legge, salvo il pagamento dell'assegno vitalizio a favore degli attuali investiti.