(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  L'ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e  i  beni
delle istituzioni ecclesiastiche anzidette esistenti nella citta'  di
Roma, o la rendita in cui sono convertiti, quando non siano stati dal
patrono laico rivendicati nei termini della Legge del 15 agosto 1867,
sono devoluti al fondo speciale di cui negli articoli 3  e  14  della
Legge, salvo il  pagamento  dell'assegno  vitalizio  a  favore  degli
attuali investiti.