(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  L'ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e  i  beni
delle  istituzioni  ecclesiastiche  anzidette  esistenti  nelle  sedi
suburbicarie, o la rendita in cui sono convertite, quando  non  siano
stati dai patrono laico rivendicati nei termini della  Legge  del  15
agosto 1867, sono, salvo il  pagamento  dell'assegno  vitalizio  agli
attuali investiti, destinati ad uso di beneficenza  ed  istruzione  a
favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistevano. 
 
  Il Consiglio municipale del rispettivo Comune fara' la proposta sul
modo di impiegare per gli usi anzidetti l'ammontare delle tasse o dei
beni, e sovra questa proposta sara' dal Governo provveduto secondo le
norme delle Leggi sulle Opere pie e sulla pubblica istruzione.