Art. 46. L'ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e i beni delle istituzioni ecclesiastiche anzidette esistenti nelle sedi suburbicarie, o la rendita in cui sono convertite, quando non siano stati dai patrono laico rivendicati nei termini della Legge del 15 agosto 1867, sono, salvo il pagamento dell'assegno vitalizio agli attuali investiti, destinati ad uso di beneficenza ed istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistevano. Il Consiglio municipale del rispettivo Comune fara' la proposta sul modo di impiegare per gli usi anzidetti l'ammontare delle tasse o dei beni, e sovra questa proposta sara' dal Governo provveduto secondo le norme delle Leggi sulle Opere pie e sulla pubblica istruzione.