(Regolamento di polizia mortuaria-art. 40)
                              Art. 40. 

 
  I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare  in
apposito registro le generalita' delle  persone  cui  appartennero  i
cadaveri  loro   consegnati   a   norma   dell'art.   39,   indicando
specificamente, per ciascuno di  essi,  lo  scheletro,  le  parti  ed
organi che vengano eventualmente prelevati per  essere  conservati  a
scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici
e nei musei  anatomici  debitamente  autorizzati,  sia  presso  altri
istituti  universitari  ed  ospedalieri  che  ne  facciano  richiesta
scritta agli istituti anatomici. 
  Il  prelevamento  e  la  conservazione  di  cadaveri  e  di   pezzi
anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta  in
volta autorizzati dall'autorita' sanitaria  locale  sempreche'  nulla
osti da parte degli aventi titolo. 
  I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali puo'
essere concessa la facolta' di avere a disposizione i pezzi anatomici
per un tempo determinato.