Art. 40. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalita' delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 39, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorita' sanitaria locale sempreche' nulla osti da parte degli aventi titolo. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali puo' essere concessa la facolta' di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.