ARTICOLO 28. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Portogallo: i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; ii) alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica; b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.