ARTICOLO 29. (Denuncia) La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: a) in Portogallo: i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia; ii) alle altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. In fede di che i plenipotenziari del due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Roma il 14 maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di dubbio. Per il Governo della Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Governo della Repubblica Portoghese DIOGO FREITAS DO AMARAL