(Convenzione-art. 29)
                            ARTICOLO 29. 
                             (Denuncia) 

 
  La presente Convenzione rimarra' in vigore sino  alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione  per  via  diplomatica,  con  un  preavviso
minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. 
  In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: 
    a) in Portogallo: 
      i) alle imposte dovute alla fonte il cui  fatto  generatore  si
verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 
      ii) alle altre imposte sui redditi relative  agli  anni  solari
che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 
    b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati  nei  periodi
d'imposta che iniziano a  partire  dal  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. 

 
  In fede di che i plenipotenziari del due  Stati  hanno  firmato  la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. 

 
  Fatta a Roma il 14 maggio  1980  in  duplice  esemplare  in  lingua
italiana, portoghese e francese, quest'ultima prevalendo in  caso  di
dubbio. 

 
  Per il Governo della Repubblica italiana 
  EMILIO COLOMBO 
                           Per il Governo della Repubblica Portoghese 
                                              DIOGO FREITAS DO AMARAL