(Convenzione-Protocollo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 

 
  alla  Convenzione  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione 
fiscale in materia di imposte sul reddito 

 
  All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
la Repubblica italiana e la  Repubblica  portoghese  per  evitare  le
doppie imposizioni e  prevenire  l'evasione  fiscale  in  materia  di
imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno  concordato
le seguenti disposizioni supplementari che formano  parte  integrante
della Convenzione. 
  Resta inteso che: 
    a) per quanto concerne  l'articolo  6,  le  sue  disposizioni  si
applicano anche ai redditi derivanti da beni mobili che,  secondo  la
legislazione fiscale dello Stato contraente in cui  detti  beni  sono
situati, sono assimilati ai redditi derivanti da beni immobili; 
    b) per quanto concerne l'articolo  7,  paragrafo  3,  per  "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione"  si
intendono  le  spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
stabile organizzazione; 
    c) per quanto concerne l'articolo 10, paragrafo 3, nel  caso  del
Portogallo,  il  termine  "dividendi"  comprende  anche   gli   utili
attribuiti o pagati in base ad un contratto  di  partecipazione  agli
utili (conta em partecipacao); 
    d) per quanto concerne gli articoli 10,  11  e  12  l'espressione
"pagati"  puo'  essere  intesa  nel  senso  che  comprende  anche   i
dividendi, gli interessi ed  i  canoni  attribuiti  ad  un  residente
dell'altro Stato contraente; 
    e) per quanto concerne l'articolo 13,  le  sue  disposizioni  non
saranno interpretate nel senso di limitare il diritto del  Portogallo
di assoggettare ad imposta gli  utili  provenienti  dall'aumento  del
capitale delle societa' che hanno la loro sede  o  la  loro  sede  di
direzione  effettiva  in  Portogallo  quando  l'aumento  derivi   dal
passaggio a capitale di riserve o dall'emissione di azioni; 
    f) per quanto concerne l'articolo  22,  niente  impedisce  a  uno
degli Stati contraenti, quando ai sensi di una qualsiasi disposizione
della Convenzione i redditi di un  residente  di  detto  Stato  siamo
stati ivi esentati da imposta,  di  tener  conto  dei  redditi  cosi'
esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sugli  altri
redditi di detto residente; 
    g)  per  quanto  concerne  l'articolo  22,  paragrafo  3,  niente
impedisce  che,  tenuto  conto   dell'evoluzione   della   situazione
economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio ivi previsto
sia applicato anche all'Italia; 
    h)   con   riferimento   al   paragrafo   1   dell'articolo   24,
all'espressione  "indipendentemente  dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale" si attribuisce  il  significato  secondo  cui
l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la
procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata laddove la  controversia  concerna  un'applicazione  delle
imposte italiane non conforme alla Convenzione; 
    i) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 27  non  esclude
l'interpretazione secondo la quale le autorita' componenti gli  Stati
contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse  per
l'applicazione  delle  riduzioni  di  imposte  cui  da'  diritto   la
Convenzione. 

 
  Fatto a Roma il 14 maggio 1980 in due esemplari in lingua italiana,
portoghese  e  francese,   prevalendo   quest'ultima   in   caso   di
contestazione. 

 
  Per il Governo della Repubblica italiana 
  EMILIO COLOMBO 
                           Per il Governo della Repubblica Portoghese 
                                              DIOGO FREITAS DO AMARAL 

 
               Visto, il Ministro degli affari esteri 
                               COLOMBO