PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a) per quanto concerne l'articolo 6, le sue disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti da beni mobili che, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui detti beni sono situati, sono assimilati ai redditi derivanti da beni immobili; b) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; c) per quanto concerne l'articolo 10, paragrafo 3, nel caso del Portogallo, il termine "dividendi" comprende anche gli utili attribuiti o pagati in base ad un contratto di partecipazione agli utili (conta em partecipacao); d) per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12 l'espressione "pagati" puo' essere intesa nel senso che comprende anche i dividendi, gli interessi ed i canoni attribuiti ad un residente dell'altro Stato contraente; e) per quanto concerne l'articolo 13, le sue disposizioni non saranno interpretate nel senso di limitare il diritto del Portogallo di assoggettare ad imposta gli utili provenienti dall'aumento del capitale delle societa' che hanno la loro sede o la loro sede di direzione effettiva in Portogallo quando l'aumento derivi dal passaggio a capitale di riserve o dall'emissione di azioni; f) per quanto concerne l'articolo 22, niente impedisce a uno degli Stati contraenti, quando ai sensi di una qualsiasi disposizione della Convenzione i redditi di un residente di detto Stato siamo stati ivi esentati da imposta, di tener conto dei redditi cosi' esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente; g) per quanto concerne l'articolo 22, paragrafo 3, niente impedisce che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio ivi previsto sia applicato anche all'Italia; h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione; i) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' componenti gli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposte cui da' diritto la Convenzione. Fatto a Roma il 14 maggio 1980 in due esemplari in lingua italiana, portoghese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per il Governo della Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Governo della Repubblica Portoghese DIOGO FREITAS DO AMARAL Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO