(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Tutti i contratti da' quali derivi  entrata  o  spesa  dello  Stato
debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati
da leggi speciali e quelli enumerati ne' seguenti articoli  39  e  40
(1). 
 
  Le  forniture,  i  trasporti  e  i  lavori  sono  dati  in  appalto
separatamente secondo la natura del servizio, e divisi  possibilmente
in lotti per facilitare la concorrenza agl'incanti. 
 
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          (1) Art. 3 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.