Art. 38. Tutti i contratti da' quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati ne' seguenti articoli 39 e 40 (1). Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio, e divisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agl'incanti. --------------- (1) Art. 3 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.