(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Si  possono   pure   stipulare   contratti   a   partiti   privati,
concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per  omettere
la forma degli incanti: 
 
  1º quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero  di
spesa che non superi annualmente lire  2000  e  lo  Stato  non  resti
obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non  vi
sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti  qui
stabiliti; 
 
    2° per la vendita di effetti mobili fuori  d'uso  e  di  derrate,
quando il valore di stima  non  superi  lire  8000,  fatta  qui  pure
l'avvertenza soggiunta al n. 1º; 
 
    3° per l'affitto di fondi rustici,  fabbricati,  ponti  ed  altri
beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata  in  somma  non
maggiore di lire 1,000 e la durata del contratto  non  ecceda  i  sei
anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con  altro
contratto per una somma  e  tempo  che,  uniti  a  quelli  del  nuovo
contratto, eccedano i limiti qui determinati; 
 
    4° per l'acquisto di cavalli di rimonta; 
 
    5° per riparazioni e riduzioni di corredo militare; 
 
    6° per  coltivazioni,  o  fabbricazioni,  o  forniture  a  titolo
d'esperimento; 
 
    7° per le forniture  occorrenti  al  mantenimento  de'  detenuti,
quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, o  per  lavori  da
darsi ai detti detenuti (1). 
 
  Le  speciali  ed  eccezionali  circostanze  devono  essere   sempre
indicate nel decreto ministeriale di approvazione del contratto. 
 
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          (1) Art 5 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.