Art. 40. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi pero' speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti: 1º quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti; 2° per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta al n. 1º; 3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 4° per l'acquisto di cavalli di rimonta; 5° per riparazioni e riduzioni di corredo militare; 6° per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo d'esperimento; 7° per le forniture occorrenti al mantenimento de' detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti (1). Le speciali ed eccezionali circostanze devono essere sempre indicate nel decreto ministeriale di approvazione del contratto. --------------- (1) Art 5 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.