(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Quando il primo esperimento d'asta sia andato deserto, o non siensi
raggiunte offerte al limite fissato dal  Governo,  di  regola  dovra'
procedersi ad un  secondo  esperimento,  sulla  base  delle  medesime
condizioni e del medesimo  prezzo  che  erano  stabiliti  nell'avviso
d'asta o nei capitoli di oneri. 
 
  Cio' non di meno, in casi e per circostanze  speciali  il  ministro
competente puo', con suo decreto motivato, autorizzare che si proceda
a trattativa privata. 
 
  Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se  non
a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite  di  prezzo
stabiliti per l'incanto (2). 
 
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          (2) Art. 4 della legge 17 febbraio  1884,  n  2016,  ultimo
capoverso.