Art. 41. Quando il primo esperimento d'asta sia andato deserto, o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovra' procedersi ad un secondo esperimento, sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo che erano stabiliti nell'avviso d'asta o nei capitoli di oneri. Cio' non di meno, in casi e per circostanze speciali il ministro competente puo', con suo decreto motivato, autorizzare che si proceda a trattativa privata. Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti per l'incanto (2). --------------- (2) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884, n 2016, ultimo capoverso.