(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Se nel caso previsto dall'articolo precedente non possa concludersi
il contratto a trattativa privata, puo' ripetersi l'asta  pubblica  a
prezzi piu' vantaggiosi  pei  concorrenti  previa  comunicazione  del
nuovo progetto al Consiglio di Stato, sempreche' sia richiesto il suo
avviso a termini di legge e del presente regolamento,  cosi'  per  la
modificazione dei prezzi quando la differenza sia maggiore del decimo
di  essi,  come  se  si  debbano  variare  le  altre  condizioni  del
contratto. 
 
  Se anche quest'asta andasse deserta, si provvedera' nuovamente  nel
modo prescritto dall'art. 41 e dal presente. 
 
  Esaurite  inutilmente  anche  queste  ultime  prove  se  non  possa
differirsi l'esecuzione delle opere delle forniture e de' servizi, si
potra' autorizzare ad economia,  giusta  le  norme  e  discipline  da
stabilirsi secondo i vari casi da' competenti Ministeri.