Art. 42. Se nel caso previsto dall'articolo precedente non possa concludersi il contratto a trattativa privata, puo' ripetersi l'asta pubblica a prezzi piu' vantaggiosi pei concorrenti previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato, sempreche' sia richiesto il suo avviso a termini di legge e del presente regolamento, cosi' per la modificazione dei prezzi quando la differenza sia maggiore del decimo di essi, come se si debbano variare le altre condizioni del contratto. Se anche quest'asta andasse deserta, si provvedera' nuovamente nel modo prescritto dall'art. 41 e dal presente. Esaurite inutilmente anche queste ultime prove se non possa differirsi l'esecuzione delle opere delle forniture e de' servizi, si potra' autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline da stabilirsi secondo i vari casi da' competenti Ministeri.