(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Dovra' essere sentito il Consiglio di Stato prima dell'approvazione
degli  atti  di  transazione  diretti  a  prevenire  od  a   troncare
contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto  o  il  valore  in
controversia.