(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Se nella esecuzione d'un contratto al quale non abbia preceduto  il
parere del Consiglio di  Stato,  sorge  la  necessita'  di  arrecarvi
mutamenti  che  ne  facciano  crescere  l'ammontare  oltre  i  limiti
indicati nel  precedente  articolo  43,  prima  che  si  provveda  al
pagamento finale, dovranno i  conti  relativi  essere  comunicati  al
Consiglio di Stato per il suo parere (1). 
 
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          (1) Art. 14 della legge 17 febbraio 1884, n 2016.