Art. 45. Se nella esecuzione d'un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nel precedente articolo 43, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi essere comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere (1). --------------- (1) Art. 14 della legge 17 febbraio 1884, n 2016.