Art. 46. Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, e' necessario l'avviso dello stesso Consiglio (2). Cosi' pure quando convenisse transigere intorno ad alcuna dei patti stabiliti, come e' detto nel precedente articolo 44. --------------- (2) Art 15 della legge 17 febbraio 1884, n 2016.