Art. 48. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale. Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque fermo il disposto delle leggi vigenti, e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. L'alienazione delle navi dello Stato dovra' essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale (3). Non sono alienabili colle forme indicate nel secondo capoverso di questo articolo nemmeno i beni destinati al patrimonio dello Stato, non disponibili a mente dell'articolo 10 del presente regolamento. --------------- (3) Art. 13 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.