(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  Le  alienazioni  dei  beni  immobili  dello  Stato  devono   essere
autorizzate per legge speciale. 
 
  Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e
per regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del  Regno,
le alienazioni  e  permute  dei  beni  acquistati  all'asta  pubblica
nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione  per  la
esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte  del
demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di  acque  fermo  il
disposto delle leggi vigenti, e l'alienazione delle strade  nazionali
abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie. 
 
  L'alienazione delle navi  dello  Stato  dovra'  essere  autorizzata
nella legge del bilancio o per legge speciale (3). 
 
  Non sono alienabili colle forme indicate nel secondo  capoverso  di
questo articolo nemmeno i beni destinati al patrimonio  dello  Stato,
non disponibili a mente dell'articolo 10 del presente regolamento. 
 
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          (3) Art. 13 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.