(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  1. Gli stati membri,  non  possono  vietare  rifiutare  o  limitare
l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione
fate salve le condizioni previste dal paragrafo 4 e  dalle  direttive
particolari di un'attrezzatura che risponda alle  prescrizioni  della
presente direttiva e delle direttive particolare  che  la  riguardano
per motivi concernenti la fabbricazione o il funzionamento  ai  sensi
delle  direttive  particolari  concernenti  tale  attrezzatura  e  il
relativo controllo. 
  2. Gli Stati membri adottano ogni  misura  opportuna  affinche'  le
autorita' amministrative, competenti considerino come presunzione  in
conformita' alle disposizioni del  paragrafo  1,  il  certificato  di
conformita' di cui all'articolo 18,  se  prescritto  dalle  direttive
particolari,  l'apposizione  sull'attrezzatura  di  un   marchio   in
conformita'. 
  3. Gli stati membri  possono  esigere  che,  sul  loro  territorio,
all'atto dell'offerta, e della messa a disposizione dell'utilizzatore
tale certificato sia redatto anche nella propria lingua nazionale  (o
lingue nazionali) 
  4. Le condizioni d'utilizzazione,  qualora  non  siano  soggette  a
disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative del paese di  destinazione,  in
particolare, per quanto riguarda le emissioni sonore, l'utilizzazione
di  un'attrezzatura  puo'  essere  soggetta  a  restrizioni  in  zone
geograficamente delimitate. 
  Per quanto concerne le condizioni di utilizzazione, le disposizioni
legislative regolamenti ed amministrative nazionali non possono  dare
adito a discriminazioni nell'utilizzazione di attrezzature fabbricate
in altri Stati e oggetto della presente direttiva.