(Regolamento - art. 49)
                               Art. 49.
  1. Il permissionario e' tenuto a denunciare al M.I.C.A. - Direzione
generale delle miniere ed al Ministero della marina  mercantile  ogni
infortunio   verificatosi   nello  svolgimento  delle  operazioni  in
programma e qualunque altro fatto che abbia causato  ad  una  o  piu'
persone  la  morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta
giorni,  trasmettendo  l'estratto  del  giornale  di  bordo  che   si
riferisce al fatto occorso.
  2.  Ogni altro infortunio che abbia causato lesioni guaribili oltre
i tre giorni deve essere annotato nel registro di bordo.
  3.  Il  permissionario  e'  tenuto a denunciare immediatamente alle
amministrazioni  di  cui  al  primo  comma,  nonche'   al   Ministero
dell'ambiente  ogni  incidente  o  altro  evento straordinario che si
verifichi nel corso delle operazioni e che arrechi o sia suscettibile
di arrecare danno all'ambiente marino o alle altre attivita' indicate
al punto a) dell'art. 11.