(Regolamento - art. 33)
                               Art. 33. 
                        Certificati anagrafici 
 
  1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta,
fatte salve le limitazioni di legge,  i  certificati  concernenti  la
residenza e lo stato di famiglia. 
  2. Ogni  altra  posizione  desumibile  dagli  atti  anagrafici,  ad
eccezione delle posizioni previste dal comma  2  dell'art.  35,  puo'
essere attestata  o  certificata,  qualora  non  vi  ostino  gravi  o
particolari  esigenze  di  pubblico  interesse,   dall'ufficiale   di
anagrafe d'ordine del sindaco. 
  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi  dalla
data di rilascio.