(Regolamento - art. 37)
                               Art. 37. 
          Divieto di consultazione delle schede anagrafiche 
  1.  E'  vietato  alle  persone  estranee  all'ufficio  di  anagrafe
l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta  degli
atti  anagrafici.  Sono  escluse   da   tale   divieto   le   persone
appositamente   incaricate   dall'autorita'   giudiziaria    e    gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed  al  Corpo  della  Guardia  di
finanza. I nominativi delle  persone  autorizzate  ad  effettuare  la
consultazione  diretta  degli  atti  anagrafici  devono  figurare  in
apposite richieste dell'ufficio o del comando di  appartenenza;  tale
richiesta deve essere esibita all'ufficiale di  anagrafe,  unitamente
ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresi'  il  disposto
dell'art.  33,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. E' consentita agli stessi la possibilita' di collegarsi  tramite
terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai  soli
fini di consultazione degli atti anagrafici. 
  3. Le richieste per la realizzazione di  tali  collegamenti  devono
essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite
le competenti prefetture. 
  4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e  gli
estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione,  il
quale operera' secondo modalita' tecniche adottate d'intesa  tra  gli
uffici anagrafici comunali e gli organi interessati. 
 
           Nota all'art. 37:
             Il  testo  dell'art.  33,  secondo  comma, del D.P.R. n.
          600/1973 (Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 2 del
          D.P.R. 15 luglio 1982, n.  463, e' il seguente: "Gli uffici
          delle  imposte  hanno  facolta'  di  disporre  l'accesso di
          propri impiegati muniti di apposita  autorizzazione  presso
          le  pubbliche  amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
          dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i  dati  e
          le  notizie  ivi previste e, nei casi e con le modalita' di
          cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito  e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente i dati e le notizie relative ai conti  la  cui
          copia  sia  stata  richiesta a norma del n. 7) dello stesso
          art.  32  e  non  trasmessa  entro  il   termine   previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza,  allorche'
          l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
          dei  dati  e  notizie  contenuti  nella  copia  dei   conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  la  azienda  o  istituto  di  credito  o
          l'Amministrazione postale".