(all. 1 - art. 1)
                                                          Allegato a)

LINEE  GUIDA  PER  LA  COSTITUZIONE  DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
                                (ITS)


                              Premessa.

    Nel  rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di   programmazione  dell'offerta  formativa,  gli  istituti  tecnici
superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida,
solo se previsti dai piani di cui all'art. 11 del presente decreto.

1. Obiettivi.

    Gli  istituti  tecnici  superiori  operano,  sulla  base di piani
triennali,  negli  ambiti  e  secondo  le  priorita'  indicati  dalla
programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:
      assicurare,  con  continuita', l'offerta di tecnici superiori a
livello  post-secondario  in  relazione a figure di tecnico superiore
che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico
e  privato  in  relazione  alle  aree  strategiche  per  lo  sviluppo
economico del Paese;
      sostenere   l'integrazione   tra   i   sistemi  di  istruzione,
formazione   e   lavoro,   con   particolare   riferimento   ai  poli
tecnico-professionali  di  cui  all'art.  13, comma 2, della legge n.
40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
      sostenere  le  misure  per  l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese;
      diffondere  la  cultura  tecnica  e  scientifica  e  promuovere
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni
tecniche;
      stabilire  organici rapporti con i fondi interprofessionali per
la  formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze
delle parti sociali in materia.

2. Standard organizzativo della struttura.

    Allo  scopo  di  rendere  stabile  e  organica l'integrazione tra
soggetti  formativi,  enti  locali e imprese in relazione ai predetti
obiettivi,  gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione
di  fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del
codice  civile  quale  standard  organizzativo  che  ne  consente  la
riconoscibilita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  e dell'Unione
europea.
    L'istituto  tecnico superiore acquista la personalita' giuridica,
ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio  2000,  n.  361,  mediante  iscrizione nel registro delle
persone  giuridiche  istituito  presso  la prefettura della provincia
nella quale ha sede.
    Gli  istituti  tecnici superiori si costituiscono come fondazioni
di  partecipazione  in  relazione  all'unito  schema di statuto quale
strumento  per  assicurare  il  loro  funzionamento  secondo  criteri
generali  che  rispondano  alle  norme vigenti e agli obiettivi sopra
richiamati.
    I  soggetti  fondatori  degli  istituti  tecnici superiori sono i
seguenti, quale standard organizzativo minimo:
      un  istituto  di  istruzione  secondaria  superiore,  statale o
paritario,  che  in  relazione  all'art.  13  della  legge n. 40/2007
appartenga   all'ordine   tecnico   o  professionale,  ubicato  nella
provincia sede della fondazione;
      una  struttura  formativa  accreditata dalla Regione per l'alta
formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
      una  impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto
tecnico superiore;
      dipartimento  universitario  o  altro organismo appartenente al
sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
      un   Ente  locale  (comune,  provincia,  citta'  metropolitana,
comunita' montana).
    L'istituto  tecnico o professionale, che promuove la costituzione
della  fondazione  di  partecipazione  in  qualita'  di fondatore, ne
costituisce  l'ente  di  riferimento,  ferma  restando la distinta ed
autonoma  sua  soggettivita'  giuridica rispetto all'istituto tecnico
superiore.
    Ai   soggetti   formativi   (istituti  tecnici  e  professionali,
strutture  formative  accreditate,  universita), che partecipano alla
costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, e'
richiesta  una  pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi
IFTS  e/o  nella  attuazione delle relative misure per l'integrazione
dei sistemi formativi.
    Tutti  i  soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del
patrimonio  della  fondazione  di  partecipazione,  anche  attraverso
risorse  strumentali.  Gli  istituti  tecnici  e  professionali  e le
strutture  formative  accreditate partecipano alla costituzione della
fondazione  avvalendosi  dei contributi statali disponibili sul fondo
di  cui  alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, nonche' di quelli
conferiti  dalle  Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto
contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.
    Possono  divenire  Fondatori  -  a seguito di delibera adottata a
maggioranza  assoluta  dal  Consiglio  di  indirizzo  secondo  quanto
previsto dall'art. 7 dello schema di statuto di cui all'allegato b) -
le  persone  fisiche  e  giuridiche,  pubbliche o private, gli enti o
agenzie  che  contribuiscano  al  fondo  di  dotazione  o al fondo di
gestione  nelle  forme  e  nella  misura  determinata  nel minimo dal
Consiglio di indirizzo.
    Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione
di  eventuali  criteri  e  l'adozione  di  specifiche  misure  per la
trasformazione  in  istituti  tecnici  superiori  delle  associazioni
temporanee  di  scopo,  dei  consorzi e dei poli formativi di settore
operanti  in  relazione  all'accordo  in sede di Conferenza unificata
25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS
2004/2006.
    Il patrimonio degli istituti tecnici superiori e' composto:
      dal   fondo   di  dotazione  costituito  dai  conferimenti,  in
proprieta', uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili
e  immobili,  o altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli
scopi,  effettuati  dai  Fondatori  all'atto della costituzione e dai
Partecipanti;
      dai  beni  mobili  e  immobili  che  pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione;
      dalle  elargizioni  fatte  da  enti  o  da privati con espressa
destinazione a incremento del patrimonio;
      da  contributi  attribuiti  al  patrimonio dall'Unione europea,
dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
    Gli  istituti  tecnici  superiori sono amministrati e svolgono la
loro  attivita' in conformita' a quanto previsto nello statuto di cui
all'allegato b).
    Sono organi della Fondazione:
      il Consiglio di indirizzo;
      la Giunta esecutiva;
      il Presidente;
      il Comitato tecnico-scientifico;
      l'Assemblea di partecipazione;
      il Revisore dei conti.

  3. La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori.

    Gli    istituti    tecnici   superiori   assumono,   nella   loro
denominazione,  l'indicazione  di  uno  dei settori prioritari per lo
sviluppo economico, di seguito richiamati:
      efficienza energetica;
      mobilita' sostenibile;
      nuove tecnologie della vita;
      nuove tecnologie per il made in Italy;
      tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali;
      tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
    In  relazione  a  tali  tipologie,  gli  indirizzi in cui esse si
articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorita'
della  loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico
superiore  per  la  mobilita'  sostenibile  indirizzo per i trasporti
marittimi).

4. Tipologia delle attivita'.

    Le attivita' degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla
base  di  piani  triennali  predisposti  in  relazione alle priorita'
indicate  dalla  programmazione  regionale  con riferimento alle aree
strategiche  per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in
relazione alle seguenti tipologie di intervento:
      ricognizione  dei  fabbisogni  formativi  per  lo  sviluppo,  a
partire  dalle  esigenze  di  innovazione scientifica, tecnologica ed
organizzativa  (fabbisogni  di  innovazione)  delle imprese realmente
attive  sul  territorio,  con  particolare riferimento alle Piccole e
Medie Imprese e alle sedi della ricerca;
      progettazione  e  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione e
formazione   tecnica   superiore  relativi  alle  figure  di  tecnico
superiore di riferimento a livello nazionale;
      l'accompagnamento   al   lavoro  dei  giovani  specializzati  a
conclusione dei percorsi;
      la  realizzazione  di  attivita'  di aggiornamento destinate al
personale  docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali
della  scuola  e  della  formazione  professionale,  oltre  a  quelle
relative  alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione
dei percorsi;
      l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche
con il coinvolgimento delle loro famiglie;
      ogni  altra  attivita'  che  risponda  alle  linee  guida della
programmazione   regionale  riferita  alla  specializzazione  tecnica
superiore.

5. Costituzione degli istituti tecnici superiori.

    Nell'allegato c)  sono  contenute  indicazioni  generali  per  la
costituzione  degli  istituti  tecnici superiori nelle aree di cui al
punto   3,   secondo  le  priorita'  della  programmazione  regionale
dell'offerta formativa.