(Regolamento di polizia mortuaria- art. 42)
                              Art. 42. 
  1. Dopo eseguite le  indagini  e  gli  studi,  i  cadaveri  di  cui
all'art.  40,  ricomposti  per  quanto   possibile,   devono   essere
consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.