ARTICOLO 29 1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine, e quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. 2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione gia' in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.