(Convenzione- art. 29)
                             ARTICOLO 29 
 
1. La convenzione del 1968 ed  il  protocollo  del  1971,  modificati
dalla convenzione del  1978,  dalla  convenzione  del  1982  e  dalla
presente convenzione,  si  applicano  solo  alle  azioni  giudiziarie
proposte ed agli atti autentici ricevuti  posteriormente  all'entrata
in vigore della presente convenzione nello Stato di origine, e quando
e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di  un
atto autentico, nello Stato richiesto. 
2. Tuttavia le decisioni rese dopo la  data  dell'entrata  in  vigore
della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato  d'origine  e
lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale  data,
sono riconosciute ed eseguite  conformemente  alle  disposizioni  del
titolo III della convenzione del 1968, modificata  dalla  convenzione
del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se
la competenza era fondata su norme  conformi  alle  disposizioni  del
titolo II della convenzione del 1968 modificato o  alle  disposizioni
previste da una convenzione gia' in vigore tra lo Stato di origine  e
lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.