Art. 19. 1. Gli utili sociali, dopo la riserva di cui all'art. 2428 del codice civile (un ventesimo) vanno distribuiti tra i soci, in proporzione alla quota (ovvero alle azioni) da ciascuno di essi posseduta, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli 2433 e 2433-bis del codice civile.